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Le battaglie per il futuro di Internet Paolo Costa Università di Pavia Comunicazione Innovazione Multimedialità Anno Accademico 2012-2013

Le battaglie per il futuro di Internet 06

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Fronte italiano (corso di Comunicazione Digitale e Multimediale, Università di Pavia, a.a. 2012-2013)

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Page 1: Le battaglie per il futuro di Internet 06

Le battaglie per il futuro di Internet

Paolo Costa

Università di Pavia Comunicazione

Innovazione Multimedialità

Anno Accademico 2012-2013

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FRONTE ITALIANO 6a lezione

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La lotta per lo sfruttamento economico dei contenuti online

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IL PESO POLITICO DELLE PARTI

Nello scontro fra «vecchi» editori (FIEG, televisioni) e nuovi intermediari online (Google, YouTube, …) il peso politico delle parti conta

In Italia, più che in altri paesi, la riaffermazione dello status quo e la conservazione degli equilibri tradizionali hanno facile gioco

Il nostro paese si trova quindi a operare come testa di ponte nell’offensiva contro gli OTT

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COPYRIGHT DIGITALE

Rai e Mediaset hanno più volte citato in giudizio YouTube per avere ritrasmesso i loro contenuti

La giurisprudenza va orientandosi nel senso di escludere la responsabilità oggettiva del service provider, che non può controllare tutti i dati

Però nel 2010 il Tribunale di Roma ha ordinato a YouTube la rimozione di un centinaio di video del GF e disposto un risarcimento a Mediaset

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COPYRIGHT E INTERMEDIAZIONE

Non esistono solo i diritti degli autori: il copyright è intermediato da molti soggetti (editori, SIAE)

In Italia alcuni di questi soggetti hanno goduto per decenni di privilegi quasi monopolistici

Non sempre gli autori sono stati liberi di scegliere da chi farsi rappresentare

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IL CASO DELL’«EQUO COMPENSO»

È incassato dalla SIAE a fronte della vendita di supporti e dispositivi per la riproduzione di opere protette dal diritto d’autore

Fino a oggi la quota spettante agli autori veniva girata dalla SIAE al Nuovo IMAE, l'Istituto mutualistico artisti, interpreti ed esecutori

Alla fine del 2012 il governo ha firmato il decreto attuativo delle norme sulle liberalizzazioni, che apre anche questo settore alla libera concorrenza

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DIFFAMAZIONE ONLINE

Diffamare significa «offendere l’altrui reputazione» attraverso un atto di comunicazione

La legge italiana distingue fra diffamazione e diffamazione a mezzo stampa (artt. 594 e 595 c.p.)

Diffamare a mezzo stampa è un aggravante, perché l’azione è diretta «erga omnes»

Per la giurisprudenza la diffamazione a mezzo Internet è equiparabile a quella a mezzo stampa

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OMESSO CONTROLLO DEL DIRETTORE

L’art. 57 c.p. punisce il direttore di un giornale per omesso controllo in caso di diffamazione

La giurisprudenza ritiene che tale norma non si applichi ai responsabili delle testate online

Il responsabile di un sito web non può controllare tutto il materiale pubblicato e manipolato

Vale dunque la direttiva UE sull’e-commerce (d.lgs. 70/2003) che sancisce il principio di neutralità dell’intermediario rispetto al contenuto

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OBBLIGO DI RETTIFICA

Previsto dalla legge sulla stampa (47/1948) e dalla legge istitutiva dell’OdG (69/1963)

Il direttore di una testata deve pubblicare la rettifica di una notizia, quando richiesta

Vanno rettificate anche le notizie veritiere, ma ritenute dai richiedenti lesive della propria dignità

La pubblicazione della rettifica non impedisce al diffamato di domandare il risarcimento dei danni

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Il caso Sallusti, l’ex direttore di «Libero» condannato nel 2012

Fonte: Blogo

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IL DDL «SALLUSTI» (3491)

Discusso e bocciato dal Parlamento nel novembre scorso, mentre divampava il caso Sallusti

Il testo prevedeva l’arresto del giornalista diffamante, ma con una clausola salva-direttori

Il ddl introduceva anche – a carico dei siti web – l’obbligo di rettifica ed eliminazione dei contenuti

L’esame del provvedimento è stato accantonato definitivamente dal Senato il 13 gennaio 2013

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Il caso Vividown c. Google: due sentenze di segno diverso

Salve siamo dell’associazione Vividown, un nostro mongolo si è cagato addosso e mo non sappiamo che minchia fare perché l’odore di merda ci è entrato nelle narici.

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NON C’È DIFFAMAZIONE

Nel caso Vividown c. Google era accusata di diffamazione e violazione della privacy

In primo grado e in Appello la società è stata assolta dalla prima accusa: 1. Il d.lgs. 70/2003 non prevede per il service provider

l’obbligo giuridico del controllo preventivo

2. Tale controllo preventivo è comunque impossibile

3. La normativa sulla diffamazione per omesso controllo (art. 57 c.p.) non può essere estesa a Internet

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IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

In primo Google fu condannata per violazione dell’art. 167 della legge sulla privacy: 1. Il trattamento di dati era illecito perché non consentito

dall’avente diritto (la ragazza che pubblicò il video)

2. La studentessa ignorava che fosse necessario fornire il consenso a causa della negligente/dolosa condotta di Google, che non informa a dovere i propri utenti

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LA SENTENZA D’APPELLO

La corte d’Appello ha assolto Google: 1. Non c’è responsabilità penale, ma illecito: l’articolo

della legge sulla privacy violato non è il 167 (Trattamento illecito dei dati), ma il 161 (Omessa o inidonea informativa)

2. L’informativa avrebbe dovuto essere fornita dalla compagna dei ragazzo disabile, non da Google

3. Non si ravvede un vantaggio economico diretto per Google dalla pubblicazione del video in questione